Incombenze familiari
Il tema della maternità e della paternità si intreccia con il mondo del lavoro. Per effetto dell’articolo 57, con decorrenza dal 2027, alle lavoratrici madri dipendenti (escluso lavoro domestico) o autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie (compresa gestione separata) è riconosciuta, a domanda, da parte dell’Inps una somma pari a 100 euro mensili. La richiedente deve avere due figli (il più piccolo minore di dieci anni) o più figli (almeno uno minorenne) ed un reddito da lavoro non superiore a 40mila euro su base annua. L’importo è corrisposto dall’Inps con cadenza trimestrale; esso non è imponibile né rileva ai fini Isee. In aggiunta, l’articolo 58, sempre con decorrenza 1° gennaio 2027, istituisce, presso l’Inps, un fondo denominato “Valore nuovi nati”, a favore dei nati a decorrere dalla medesima data. Entro tre mesi dalla nascita, l’Inps costituisce una posizione individuale con un versamento a carico dello Stato di 100 euro annui, fino al compimento della maggiore età, dandone comunicazione ai genitori. Sono possibili versamenti volontari da parte dei genitori, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado. L’Inps provvede alla raccolta dei versamenti volontari, mentre la gestione finanziaria è affidata a Cassa depositi e prestiti. I versamenti volontari sono detraibili, entro un importo massimo di mille euro annui, al 19%. Le somme accantonate sono trasferite al compimento dei diciotto anni, dietro richiesta, ad una forma pensionistica complementare, anche individuale. Per le norme attuative, si rimanda ad un decreto. Ai sensi dell’articolo 59, l’indennità riferita al congedo parentale, di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 151/2001, è all’80% della retribuzione per quattro mesi in caso di età inferiore a sei anni; i mesi diventano cinque, in caso di due figli, e sei, in caso di tre o più figli, sempre con indennità all’80%. Chi fruisce del permesso deve terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità. Da ultimo, l’articolo 60 riconosce ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie presso l’Inps e iscritti alla gestione separata, un contributo, nel limite massimo di spesa di 15 milioni, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, da erogare al termine del periodo di congedo di maternità o di paternità per un periodo massimo di tre mesi negli undici mesi successivi, su richiesta e in alternativa al congedo. Il contributo massimo è di 500 euro mensili, da destinare all’acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri per i servizi educativi.