Le regole per le amministrazioni centrali potranno essere applicate anche a livello territoriale
L’articolo 13 della legge 119/2026 si muove nella medesima logica del precedente articolo 12, guardando, però, all’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, disciplinato dall’articolo 28-bis del decreto legislativo 165/2001. L’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene al 50% per concorso e per il 50% mediante sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda fascia. Sono richiesti, però, almeno cinque anni, anche non continuativi di servizio nel ruolo dirigenziale. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, i posti vacanti. Per la copertura dei posti riservati allo sviluppo di carriera si applicano le disposizioni dell’articolo 28 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dall’articolo 12 della legge 119/2026. È sempre previsto un periodo di osservazione e valutazione della durata di almeno cinque anni; la valutazione è affidata ad una commissione ad hoc. È atteso, anche in questo caso, un regolamento ministeriale. L’articolo 14 interviene, invece, sull’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001. Il dirigente redige annualmente una relazione nella quale indica il personale non dirigente idoneo ad assumere funzioni dirigenziali o, comunque, superiori a quelle rivestite. La relazione è valutata nell’ambito delle procedure di selezione. Nel caso degli enti locali, gli incarichi dirigenziali a termine, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, hanno una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica alla data di conferimento. L’articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie e di coordinamento. In particolare, il personale dirigente di seconda fascia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato un periodo dirigenziale di almeno ventiquattro mesi, transita direttamente nella prima fascia senza svolgere le procedure indicate all’articolo 28-bis, purché nei cinque anni non incorra in ipotesi di responsabilità dirigenziale e nei limiti dei posti disponibili.