Il trattamento economico complessivo deve essere in linea con l’articolo 36 della Costituzion
La contrattazione collettiva è lo strumento per determinare il salario giusto (un concetto molto diverso rispetto a quello di salario minimo legale su base oraria), così da assicurare un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro, come disposto dall’articolo 36 della Costituzione. È questo quanto sancisce l’articolo 7 del decreto-legge 62/2026, nel quale si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riguardo al settore e alla categoria di riferimento e all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro (comma 2). Ai sensi del comma 3, il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali diversi da quelli del comma 2 non può essere inferiore a quello definito da questi contratti. Il comma 4 è riferito ai settori non coperti da contrattazione collettiva; in questo caso, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello del contratto collettivo nazionale, stipulato dai soggetti di cui al comma 2, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. L’accesso ai benefici previsti dal presente decreto-legge, per effetto del comma 5, è consentito in caso di trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo, come determinato ai sensi del presente articolo.