Donne, giovani, Zes unica per il Mezzogiorno, lavoratori svantaggiati: tutte le opportunità

L’articolo 1 del decreto-legge 62/2026 prevede degli incentivi per le assunzioni stabili di donne. In favore dei datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono, con contratto a tempo indeterminato, donne rientranti nella categoria di lavoratrice svantaggiata, non occupate da 24 mesi o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi, residenti in qualsiasi parte d’Italia, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi a proprio carico per 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile. L’esonero è di 800 euro mensili, in caso di assunzione di donna residente in una delle regioni della Zes Unica per il Mezzogiorno. L’esonero è di dodici mesi in caso di assunzione di donne rientranti nel regolamento di lavoratrice svantaggiata; non sono previste le altre causali previste ai commi 1 e 2. L’articolo 2 introduce una misura simile, ma guardando ai giovani, con inferiore a 35 anni, rientranti nella categoria di lavoratore svantaggiato, non occupati da 24 mesi o privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi, residenti in qualsiasi parte d’Italia; l’esonero è del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro per 24 mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile. L’esonero è di 650 euro mensili, in caso di assunzione di giovane residente in una delle regioni della Zes Unica per il Mezzogiorno. L’esonero è di dodici mesi in caso di assunzione di giovani rientranti nelle categorie di lavoratore svantaggiato; non sono previste le altri causali di cui al comma 1. L’articolo 3, invece, riconosce un esonero del 100% dei contributi a proprio carico per 24 mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile, ai datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori di almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno ventiquattro mesi. Il datore di lavoro deve occupare fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione e assume presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zes Unica per il Mezzogiorno. L’articolo 4, infine, riconosce ai datori di lavoro, che trasformano un rapporto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato un esonero contributivo nella misura del 100%, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore under 35 anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. Le trasformazioni sono comprese nel periodo 1° agosto – 31 dicembre 2026 per rapporti di lavoro instaurati entro il 30 aprile 2026.