Altri campi di applicazione
L’intelligenza artificiale, ai sensi dell’articolo 11, è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità dei lavoratori, migliorare la qualità e la produttività. L’uso deve essere sicuro, affidabile e trasparente, nel rispetto della dignità umana. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore. L’utilizzo avviene senza discriminazioni. In tale ottica, per effetto dell’articolo 12, è istituito, presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, il quale, fra le altre cose, promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. Si rimanda ad un decreto ministeriale per la composizione dell’Osservatorio; la partecipazione è gratuita. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato all’esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Il professionista, secondo quanto disposto dall’articolo 13, comunica al cliente le informazioni relative all’uso di sistemi di intelligenza artificiale con linguaggio chiaro, semplice e esaustivo. L’articolo 22 prevede che il regime agevolativo per il rientro o per l’ingresso di lavoratori e professionisti dall’estero (articolo 5, comma 1, del dlgs 209/2023) si applichi anche a coloro che hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. Il comma 2 permette di inserire nel Piano didattico personalizzato (Pdp) di studentesse e studenti delle scuole superiori di secondo grado ad alto potenziale cognitivo ulteriori attività per l’acquisizione di competenze presso le istituzioni di formazione superiore, con riconoscimento dei crediti. Lo Stato favorisce l’accessibilità a strumenti di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l’attività sportiva, anche per le persone con disabilità. Sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l’organizzazione di attività sportive. L’articolo 25 integra la legge 633/1941, sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Viene inserito un richiamo all’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sempre nel rispetto del lavoro intellettuale dell’autore, all’articolo 1. Viene altresì aggiunto l’articolo 70-septies, per effetto del quale, fermo restando la normativa vigente e le convenzioni internazionali, è ammessa l’estrazione di testo e dati con modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa.