Salute delle persone
L’obiettivo posto dall’articolo 7 è quello di contribuire al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie, nel rispetto della persona. Non è ammessa la possibilità che l’accesso ai servizi sia condizionata dall’uso di strumenti di intelligenza artificiale. L’interessato ha diritto ad essere informato. Il concetto è ribadito anche per quanto attiene alle condizioni di vita delle persone con disabilità: l’intelligenza artificiale è finalizzata a migliorare le condizioni di vita, la mobilità, l’autonomia e l’inclusione. Ogni decisione finale è sempre rimessa alle professioni mediche che seguono la persona. I sistemi devono essere periodicamente verificati, come i dati, per minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti. Per supportare la ricerca e la sperimentazione scientifica, per effetto dell’articolo 8 i trattamenti di dati realizzati dagli Ircss o da altri soggetti nell’ambito di progetti con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro sono dichiarati di rilevante interesse pubblico; resta fermo l’obbligo di informazione in favore dell’interessato. L’articolo 9 rimanda ad un decreto ministeriale (ministro della salute) per il trattamento dei dati personali, anche particolari, pure per mezzo di sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, da parte di enti di ricerca, presidi sanitari e autorità e operatori del settore, mentre l’articolo 10 si applica al fascicolo sanitario elettronico e alla sorveglianza sanitaria.