La mancanza, anche lieve, può legittimamente portare al licenziamento della persona

Con la sentenza n. 11985 del 7 maggio 2025 la Cassazione stabilisce che, ai fini della valutazione della proporzionalità tra il fatto addebitato e il recesso comminato dal datore di lavoro, è rilevante non l’entità della mancanza ma la idoneità della condotta del lavoratore a porre in dubbio la correttezza e l’affidabilità dei futuri adempimenti della prestazione lavorativa. Nella fattispecie si è registrato un atteggiamento del dipendente significativo di inaffidabilità rispetto agli obblighi assunti. Un dipendente di una società di ristorazione è stato licenziato per aver omesso registrazioni di cassa per importi di modesto valore, come accertato da società di investigazione e dal riepilogo a fine turno delle operazioni effettuate con il codice identificativo dello stesso lavoratore. Prima il Tribunale di Palermo e poi la Corte d’Appello della stessa città competenti per territorio hanno rigettato le pretese del lavoratore di vedere dichiarare illegittimo il licenziamento perché sproporzionato ai fatti addebitati. Una volta accertato i fatti i giudici hanno ritenuto che questi fossero espressione di personalità incline all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà e quindi idonei a giustificare il licenziamento quale sanzione proporzionata. Avverso tale decisione il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione. Secondo la Cassazione i fatti accertati sono sufficienti ad assumere una valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti. Non è necessaria la dimostrazione specifica dell’appropriazione delle somme per far venire meno la fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro. La fiducia è lesa già nei fatti contestati inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell’obbligazione lavorativa. Ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso (e quindi della sussistenza della giusta causa di licenziamento) ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa.