Il datore è tenuto a verificare tutte le condizioni, evitando un sovraccarico
Con l’ordinanza n. 10730 del 23 aprile 2025 la Cassazione si pronuncia su un interessante caso di una dipendente di un Ministero che chiede il risarcimento dei danni causati dal sovraccarico di lavoro non supportato da adeguata formazione. La Suprema Corte ha dato ragione al dipendente sulla base dell’articolo 2087 Codice civile che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Una dipendente ha convenuto davanti al Tribunale il datore di lavoro chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per l’illecita condotta o per i comportamenti vessatori riconducibili al mobbing. La ricorrente aveva fatto leva sulla indifferenza dimostrata verso la sua precaria condizione psicofisica e sulla intollerabilità del sovraccarico di lavoro non supportato da adeguata formazione cui aveva fatto seguito il sopravvenire di una grave sindrome ansioso-depressiva con invalidità. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Ancona non avevano accolto la domanda della lavoratrice. Avverso tale decisione la dipendente ha fatto ricorso in Cassazione. Nel denunciare la falsa applicazione dell’articolo 2087 c.c. ha lamentato che la Corte abbia adottato a parametro valutativo solo la nozione di mobbing e non abbia valutato se gli episodi allegati fossero comunque idonei ad integrare una violazione dell’articolo 2087 c.c. indipendentemente dalla sussistenza di un provato intento persecutorio. La Cassazione ha dato ragione alla ricorrente. Secondo la Cassazione anche se non ci sono gli estremi del mobbing il giudice deve comunque verificare se si configuri un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica e la personalità del lavoratore, fermo restando che grava su quest’ultimo l’onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale.