Per i percorsi formativi viene introdotto un richiamo diretto alle indicazioni Ue

L’articolo 1 del disegno di legge 186, prima firmataria Maria Domenica Castellone del Movimento 5 Stelle, prevede delle modifiche a diversi articoli del decreto legislativo 368/1999: articolo 18 (formazione di medico chirurgo); articolo 18-bis (nuovo sul relativo percorso formativo con richiamo al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti); articolo 20 (requisiti della formazione per ottenere un diploma di medico chirurgo specialista); articolo 21 (attività di medico chirurgo di medicina generale); articolo 24 (diploma per l’esercizio di medico di medicina generale); articolo 24-bis (nuovo, stipula contratto annuale di formazione specifica, rinnovabile); articolo 24-ter (nuovo, impegno del medico con la sottoscrizione del contratto); articolo 25 (abrogazione, indicazione contingenti numerici di ammissione ai corsi); articolo 26 (articolazione corso di formazione specifica in medicina generale); articolo 27 (partecipazione e assunzione di responsabilità); articolo 28 (istituzione e attivazione corsi; riscritto completamente); articolo 29 (commissione di diploma in luogo della commissione d’esame); articolo 35 (abrogato, individuazione del fabbisogno di medici specialistici); articolo 36 (modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di regionali); articolo 37 (stipula contratto annuale di formazione specialistica con possibili risorse derivanti anche da soggetti privati, sia singoli che persone giuridiche); articolo 38 (frequenza corso e divieto di sostituire personale di ruolo); articolo 39 (trattamento economico del medico in formazione specialistica); articolo 40 (divieto di esercizio di attività libero-professionali durante la formazione a tempo pieno, ma possibilità di esercitare la libera professione intramuraria, prestazioni occasionali e sostituzioni); articolo 41 (regime fiscale del trattamento economico); articolo 43 (Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, sostituito interamente); articolo 44 (Osservatori regionali per la formazione medicospecialistica, abrogato); articoli 45-bis e 45-ter (nuovi, istituzione dell’Albo nazionale degli esperti in accreditamento e Osservatori regionali); articolo 45-quater (definizione del fabbisogno di medici con cadenza quinquennale). L’articolo 2 del disegno di legge 186 prevede, invece, delle modifiche al dlgs 502/1992, in particolare all’articolo 8 (disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali, con attribuzione di incarichi dirigenziali presso le case della comunità e degli ospedali di comunità). L’articolo 3 è riferito ai ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie.