L’accesso ad alcuni congedi è legato alla riduzione della capacità lavorativa
La gestione della malattia oncologica è sicuramente complessa. Oltre ai permessi riconosciuti dalla legge 104/1992 (3 giorni di permesso mensile, eventualmente frazionabili, o, solo per il malato, 2 ore al giorno, che si riduce ad un’ora in caso di orario fino a sei ore), soccorrono i periodi di congedo. In caso di invalidità civile con riduzione della capacità della capacità lavorativa superiore al 50%, è prevista la possibilità di godere di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno. Il congedo è fruibile anche in maniera non continuativa. La legge 53/2000 prevede invece con congedo non retribuito, continuativo o frazionato, per gravi motivi familiari, comprese le malattie gravi dei familiari, con conservazione del posto di lavoro. Tale periodo non viene computato ai fini dell’anzianità di servizio e non ha copertura previdenziale. L’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 prevede, invece, un congedo, sempre biennale, ma questa volta retribuito. Tale congedo prevede un ordine di priorità che degrada in caso di mancanza, decesso o eventuale presenza di patologie invalidanti dei primi in ordine. L’elenco al primo posto il coniuge o la parte dell’unione civile convivente; seguono il padre o la madre (anche adottivi o affidatari), quindi il figlio convivente, il fratello o la sorella convivente, il parente o affine entro il terzo grado convivente. Chiude il figlio non convivente, che, però, istaura la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo.