Welfare contrattuale
L’articolo 67 del disegno di legge di bilancio prevede che alle somme e ai premi di produttività erogati in forza di accordi collettivi, si applica, per gli anni 2025. 2026 e 2027, l’aliquota sostitutiva del 5%. L’aliquota ordinaria è del 10%. A seguire l’articolo 68, che si muove fra novità e conferme. Le somme erogate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e per le spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono a formare il reddito nella misura di 5mila euro annui per due anni. L’agevolazione spetta per i lavoratori dipendenti che nell’anno precedente l’assunzione non abbiano avuto redditi superiori a 35mila euro e che abbiano trasferito la residenza in un raggio di 100 km dalla precedente residenza per effetto dell’assunzione. Tali somme sono conteggiate ai fini Isee e si computano per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il lavoratore rilascia una dichiarazione attestante il requisito della residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione. Sono esentasse i beni ceduti, i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze e per le spese di affitto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti nella misura di mille euro; la soglia è di 2mila euro in caso di lavoratore con figli. Il datore di lavoro comunica preventivamente alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, l’iniziativa adottata nell’ambito dei cosiddetti Fringe benefit.