Riduzione del gap

L’articolo 10 della legge 86/2024 rafforza ulteriormente il concetto di unità nazionale, introducendo alcune misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale. In tutte le regioni, comprese quelle che non richiedono la sottoscrizione delle intese, lo Stato promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali nell’esercizio delle funzioni legati ai Livelli essenziali delle prestazioni. Tale scopo si raggiunge attraverso una ricognizione delle risorse destinabili attraverso, in primo luogo, l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento di conto capitale, per garantire un utilizzo più razionale delle stesse e salvaguardando gli specifici vincoli di destinazione. In secondo luogo, l’unificazione delle risorse di parte corrente, mentre al terzo posto troviamo l’effettuazione di interventi speciali di conto capitale, compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale. Infine, l’individuazione di specifiche misure volte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità, anche con forme di fiscalità di sviluppo. Trova applicazione l’articolo 15 del decreto legislativo 68/2011, sulle fonti di finanziamento delle spese delle regioni (compartecipazione all’Iva, addizionale regionale all’Irpef, Irap, quota del fondo perequativo, entrate proprie), nel quadro delle riforma fiscale prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il governo informa periodicamente le Camere e la Conferenza unificata.