Le regole da seguire

Il 12 luglio è entrata in vigore la legge 26 giugno 2024, n. 86, contenente disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, dopo la sua approvazione in via definita in Parlamento. Tale legge dà attuazione all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. È opportuno evidenziare che l’articolo 116 rientra nel Titolo V della Costituzione che è stato oggetto di riforma con la legge costituzionale 3/2001, varata dall’allora governo di centrosinistra. In questi anni, più volte, il Parlamento ha provato a varare una norma di attuazione, senza successo, mentre, nel frattempo, diverse regioni, a prescindere dalla connotazione politica del momento, hanno avanzato la richiesta di arrivare a forme di maggiore autonomia. La legge 86/2024, all’articolo 1, indica le finalità del provvedimento, richiamando i concetti di unità nazionale, anche giuridica ed economica, di rimozione delle discriminazioni e delle disparità di accesso ai servizi essenziali. Molto rimarcato pure il concetto di coesione economica, sociale e territoriale, compresa l’insularità, come pure il richiamo al decentramento amministrativo da cui discende, da una parte, l’obiettivo di semplificare la burocrazia e, dall’altra, di responsabilizzare i livelli di governo. Sempre all’articolo 1, vengono valorizzati i riferimenti a principi di sussidiarietà, che scaturisce dall’articolo 118 della Costituzione, e di solidarietà, che deriva direttamente dagli articoli 2 e 5 della nostra Carta costituzionale. Premesso ciò, la legge 86/2024 detta le regole per l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Il comma 2 dell’articolo 1 introduce, però, una postilla molto significativa: l’attribuzione di funzioni su materie o ambiti di materie riguarda aspetti riferibili ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, è subordinata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. I livelli essenziali delle prestazioni, come definiti con legge, costituiscono il nucleo invalicabile, al di sotto del quale non è possibile scendere su tutto il territorio nazionale. Il principio deve essere letto sul versante dei cittadini, ma anche in relazione ai rapporti fra il centro e le amministrazioni territoriali, perché al cuore di tutto vi è poi quella che la norma definisce un’equa ed efficiente allocazione delle risorse finanziarie, fondamentale per il pieno superamento dei divari territoriali.