Come per il Reddito di cittadinanza, l’Assegno di inclusione è composto da una integrazione al reddito familiare più un contributo per l’affitto. L’integrazione è fino alla soglia di 6mila euro (7.560 euro, se nel nucleo ci sono tutte persone di età superiore a 67 anni oppure una persona di 67 anni e le altre con disabilità) moltiplicato per la scala di equivalenza. Il beneficio minimo è di 480 euro. La scala di equivalenza parte da 1 e può arrivare a 2,2 o 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. La scala di equivalenza è incrementata di 0,5 per ciascun componente con disabilità o non autosufficiente; di 0,4 per ciascun componente con età pari o superiore a 60 anni; di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura; di 0,15 ciascuno per i primi due figli minori; di 0,10 per ciascun altro figlio minore dopo il primo. A conti fatti, il beneficio massimo è di 1.104 euro, se parametro sui 480 euro, e di 1.150 euro con Isee zero. A questo si aggiunge il contributo affitto, erogato per i soli contratti registrati, è fino ad un massimo di 3.360 euro, mentre gli over 67 è di massimo 1.800 euro, sempre su base annuale. Il contributo affitto è a copertura totale dei costi, fermo restando il tetto massimo. Tradotto, significa che se il nucleo familiare ha un affitto inferiore a 280 euro al mese, percepisce quanto spettante, mentre se ha un affitto superiore a tale soglia, dovrà aggiungere la differenza. È complesso fare delle simulazioni su quanto spettante, perché la somma spettante è inversamente proporzionale al livello dell’Isee e direttamente proporzionale al numero dei componenti. La durata del beneficio economico, come per il Reddito di cittadinanza, è sempre fissato a diciotto mensilità, con rinnovo di dodici mesi in dodici mesi, previo stop di un mese da un rinnovo all’altro. È ammesso lavoro dipendente nel limite di 3mila euro lordi annui, ma vi sono degli obblighi di comunicazione all’Inps in particolare delle somme eccedenti.