Giovanni Magliaro

Con una decisione del 4 aprile scorso il Tribunale di Torino ha totalmente accolto un reclamo della UGL Sicurezza Civile del Piemonte che chiedeva l’annullamento delle elezioni RSU presso la filiale di Torino della Società AllSystem (Istituto di vigilanza privata).
L’ordinanza del Tribunale di Torino è molto importante non solo perché riconosce le ragioni dei nostri validi sindacalisti e premia la loro tenacia. Nella prima fase del giudizio davanti al giudice monocratico si erano visti respingere la loro richiesta cautelare da un giudice che aveva sposato appieno le argomentazioni di CGIL, CISL e UIL. Non si sono dati per vinti e hanno presentato reclamo al Tribunale Ordinario il quale, come già detto, ha dato loro pienamente ragione. Ma veniamo ai fatti.
Nell’aprile dello scorso anno sono state indette, dalla CGIL e dalla UIL, le elezioni per la costituzione di RSU nella filiale di Torino della AllSystem. La lista regolarmente presentata dalla UGL Sicurezza Civile veniva esclusa dalle elezioni col pretesto che non era corredata dalle firme di almeno il 5% dei lavoratori aventi diritto al voto. C’era però il piccolo particolare, disinvoltamente ignorato da chi aveva organizzato la competizione elettorale, che la UGL aveva firmato l’accordo interconfederale 10 gennaio 2014 sulla rappresentanza e sulla costituzione delle RSU e per questo motivo aveva diritto a partecipare con una propria lista senza dover presentare anche le firme di sostegno previste per le organizzazioni non firmatarie dell’accordo.
Il ricorso presentato alla Commissione elettorale veniva respinto mentre il successivo ricorso al Comitato dei garanti si concludeva con un nulla di fatto perché questo Comitato affermava di non poter esprimere una decisione …
Non restava che rivolgersi alla magistratura chiedendo in via di urgenza l’illegittimità della esclusione della lista UGL, di annullare le elezioni che si erano tenute alla fine di maggio 2015 senza la UGL e di dichiarare la inefficacia della nomina dei componenti della RSU. Il ricorso tempestivamente presentato veniva però respinto (come già detto) dal giudice monocratico. Secondo questi l’accordo 10 gennaio 2014, sottoscritto dalla UGL oltre che da CGIL, CISL e UIL con Confindustria, era effettivamente applicabile e vincolante tra le parti contraenti ma solo le parti confederali datoriali e dei lavoratori. Non lo era per le federazioni e associazioni di categoria in quanto soggetti autonomi. In concreto, secondo questo giudice, il Contratto Collettivo di categoria applicato presso l’azienda AllSystem (dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privati e servizi fiduciari) non richiamava esplicitamente l’accordo interconfederale del 2014 e pertanto doveva essere esclusa l’applicazione dello stesso per la competizione elettorale in questione. L’unico accordo da ritenere applicabile era quello del 1995 sottoscritto dalle federazioni di categoria CGIL, CISL e UIL e Assvigilanza (guarda caso non sottoscritto dalla UGL). La UGL Sicurezza Civile del Piemonte è un soggetto autonomo e distinto rispetto alla UGL Nazionale che ha sottoscritto il contratto interconfederale. Non essendo parte firmataria diretta non ne poteva chiedere l’applicazione.
Con tutto il rispetto questa interpretazione ci appare quanto mai opinabile e diremmo balzana. Applicando questo ragionamento andrebbe riscritta la storia sindacale italiana dal momento che verrebbe meno il significato e l’incidenza di tutti gli accordi interconfederali sottoscritti nei decenni trascorsi e tranquillamente attuati nelle strutture locali e di categoria. E’ facile pensare che, al di là dei cavilli giuridici, le Confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso i loro accordi interconfederali abbiano inteso regolare i rapporti reciproci non solo nei vertici ma anche e soprattutto nelle loro articolazioni territoriali e categoriali.
Il Tribunale di Torino, decidendo sul reclamo prontamente proposto dalla UGL Sicurezza Civile del Piemonte, ha rimesso le cose a posto e riportato un po’ di logica in questa paradossale vicenda.
Ha chiarito anzitutto che l’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 era pienamente applicabile alle elezioni oggetto della controversia. Nelle clausole finali e transitorie dell’accordo infatti i contraenti (come sempre avviene, aggiungiamo noi) si erano impegnati a far rispettare dalle associazioni di categoria e dalle articolazioni territoriali ad essi aderenti le regole concordate. Quindi, anche se da un punto di vista teorico il contratto è direttamente vincolante solo per le parti stipulanti, di fatto diventa applicabile per le associazioni di categoria e territoriali in virtù del logico impegno di farlo rispettare da tutti. Precisa, il Tribunale, che le associazioni aderenti alle organizzazioni confederali firmatarie potevano avvalersi degli effetti dell’accordo interconfederale e chiederne l’applicazione essendovi una indicazione in tal senso da parte delle organizzazioni firmatarie.
Tra l’altro non sfugge al Tribunale un particolare abilmente ricordato dalla difesa della UGL : il comunicato di CGIL, CISL e UIL col regolamento per le elezioni nell’intestazione recita testualmente “in considerazione dei dettati di cui all’Accordo Confindustria e CGIL, CISL ,UIL del 10 gennaio 2014…le OO.SS. di Torino…hanno emanato il seguente regolamento elettorale…”. In sostanza le stesse organizzazioni che avevano indetto le elezioni consideravano come norma di riferimento l’accordo 2014 salvo poi a rinnegarlo quando hanno capito che questo dava alla UGL, anch’essa firmataria, il diritto di presentare la lista alla pari delle altre firmatarie senza necessità di ulteriori adempimenti come le firme di sostegno.
Comunque alla fine il Tribunale di Torino ha annullato in via d’urgenza le elezioni indette per la costituzione di RSU presso la filiale di Torino di AllSystem s.p.a. ed ha condannato le parti soccombenti a pagare alla UGL le spese dei due gradi del procedimento.
La vicenda è un chiaro esempio di quali e quante capriole giuridiche e non solo si facciano da parte di certi personaggi sindacali per distorcere a proprio favore la realtà dei fatti. E per cercare di eliminare uno scomodo concorrente come la UGL. Trovando magari qualche sponda di comodo sul versante giudiziario. Ma è anche un esempio di come la tenacia e la perseveranza dei nostri sindacalisti alla fine riescano ad ottenere giustizia.