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L’assegno unico e universale per i figli a carico è erogato nel rispetto di alcune condizioni, senza differenze fra lavoro dipendente o autonomo. Chi presenta la domanda deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro, avere residenza oppure avere il permesso di soggiorno, se di Stato extra Ue; vale anche il permesso unico di lavoro o di ricerca (attività lavorativa o di ricerca sempre superiore a sei mesi). Il riferimento normativo all’articolo 3 del decreto legislativo 230/2021. Il beneficio spetta per i figli a carico che sono considerati tali, se facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee. Rispetto all’età, occorre precisare che il beneficio spetta sempre per il figlio minorenne o per il figlio con disabilità (naturalmente se a carico), mentre fino al 21° anno compiuto in presenza di determinate condizioni. La ragazza o il ragazzo devono ritrovarsi in una delle seguenti quattro condizioni: frequentare un corso di formazione scolastico o professionale oppure un corso di laurea; svolgere un tirocinio o una attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; essere registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i centri per l’impiego; svolgere il servizio civile universale. La domanda può essere presentata da uno dei genitori, a prescindere dalla convivenza, dall’eventuale tutore o dal figlio maggiorenne per sé stesso. La domanda può essere inviata tramite il portale web, il contact center integrato o gli istituti di patronato.