Finalmente, il disegno di legge di bilancio approda in Parlamento per la sua approvazione e quindi si svelano le intenzioni del governo sulla decontribuzione per favorire l’occupazione giovanile. La misura è contenuta all’articolo 16 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, riguardando le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti: è previsto un esonero contributivo per un periodo massimo di trentasei mesi e nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi Inail. È fissato un tetto massimo di 3mila euro, mentre resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero spetta se la persona assunta non ha compiuto trenta anni di età e se non è stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro. Non sono ostativi gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti con conferma. Per il solo 2018, l’età è fissata in 35 anni. È prevista la portabilità del contributo, nel caso in cui il lavoratore assunto con il beneficio passi poi ad altro datore di lavoro. Il datore di lavoro non deve aver licenziato nei sei mesi precedenti l’assunzione, individualmente o collettivamente, nella medesima unità produttiva. È prevista la revoca del contributo, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto. Permane, però, il diritto alla portabilità per il periodo residuo. Il beneficio, fermo restando il tetto di 3mila euro, si applica anche nei casi di prosecuzione del rapporto di lavoro, successiva al 31 dicembre 2017, con trasformazione di un contratto di apprendistato (entro il trentesimo anno di età) o di un contratto a tempo determinato (sempre con lo stesso vincolo di età). Fermo restando il tetto di 3mila euro, il beneficio è riconosciuto al 100% in caso di assunzione di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro un percorso di alternanza scuola-lavoro oppure di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. L’esonero non si applica al lavoro domestico e all’apprendistato e non è cumulabile con altre agevolazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono abrogati i commi 308-310 della legge 232/2016 (bonus contributivo di 3.250 per le assunzioni). L’esonero non si applica al lavoro domestico e all’apprendistato e non è cumulabile con altri incentivi. L’Inps provvede al monitoraggio.