Ruoli e compiti

L’articolo 3, anch’esso modificato nel corso dell’iter parlamentare, definisce i princìpi e criteri direttivi. Si tratta di un elenco molto lungo, oltre trenta lettere, necessario a circoscrivere in maniera puntuale il campo di intervento. Il programma nazionale dovrà essere approvato e attuato con il coinvolgimento delle università e degli enti pubblici di ricerca. L’obiettivo è quello del mix energetico in coerenza con la strategia di decarbonizzazione, la sicurezza degli approvvigionamenti, l’indipendenza e la resilienza energetica. La lettera b) indica la sostenibilità ambientale, sociale ed economica come paradigma nella produzione di energia da fonte nucleare, nel quadro nella normativa europea (si citano, come fonti, Euratom e i parametri tecnici dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Aiea). Insieme all’indipendenza energetica, si insiste molto pure sul contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici e sulle esigenze della tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni. La successiva lettera c) definisce le regole per l’individuazione delle tipologie di impianti abilitabili sulla base di alcuni criteri (neutralità tecnologica, massima sostenibilità e sicurezza, tecnologie modulari o avanzate, filiere nazionali ed europee), mentre la seguente lettera d) rimanda alle conoscenze tecnico-scientifiche e alle migliori tecnologie, anche in vista dell’obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi. Nei punti a seguire, si affrontano i temi: della localizzazione (lettera e); della sperimentazione, costruzione o installazione ed esercizio degli impianti e dei connessi procedimenti abilitativi (lettera f); del titolo abilitativo sostitutivo di ogni altro provvedimento (lettera g), con lo stesso che costituisce anche variante urbanistica (lettera h); della dichiarazione di pubblica utilità, con tutto quello che ne consegue pure in termini di esproprio (lettera i); del riconoscimento di titoli già rilasciati da altri soggetti indicati (lettera l); dei sostegni, anche di privati, alla sperimentazione (lettera m); del rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione (lettera n); della previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato (lettera o); della previsione di opportune forme di protezione per i siti ospitanti (lettera p). La lettera q) prevede la partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell’impianto.