Le nuove regole sulla fruizione delle ferie e la loro eventuale monetizzazione
L’articolo 1 del decreto-legge 144/2026 contiene alcune disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali. Nello specifico, il comma 1 interviene sulla ipotesi di sostituzione delle ferie con una indennità finanziaria sostitutiva, in caso di lavoro nel pubblico impiego. Viene indicato come limite alla perdita dell’indennità sostitutiva l’ipotesi in cui il lavoratore, pur informato, abbia scelto liberamente di non esercitare il diritto alle ferie; l’onere della prova è in capo al datore di lavoro. La disposizione si applica successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Relativamente al tema, è fondamentale dare certezze al dipendente: il dirigente deve correttamente informare circa i vincoli della normativa vigente, ma deve anche garantire gli spazi per la fruizione delle ferie stesse. Ai sensi del comma 3, le pubbliche amministrazioni possono applicare le procedure di inquadramento in ruolo del personale in posizione di comando anche nel 2026. Per effetto del comma 4, negli ambiti di spettanza dell’Aran, è ammessa la cumulabilità delle ore di permesso per ottenere l’equivalente in distacchi; è prevista una disciplina transitoria per la trasmissione dei dati associati (entro il 31 marzo 2028 e non entro il 31 dicembre 2027). La disposizione vale, al momento, per i dirigenti; l’Ugl, parallelamente, ha chiesto di valorizzare appieno il ruolo del singolo rappresentante sindacale unitario. Il comma 5 interviene sulla delega al Governo al riordino delle materie di competenza del Ministero degli affari esteri. Il comma 6 è riferito alla progressione di carriera del personale dirigente. Il comma 7 indirizza le risorse derivanti dalla riduzione della retribuzione sulla performance dei dirigenti verso la formazione del personale medesimo. Il comma 8 ricostituisce il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il comma 10 interessa la nautica di diporto (unità sotto i 24 metri battenti bandiera estera) con riferimento alla prevenzione dei danni ambientali. I commi 11 e 12 autorizzano l’Avvocatura dello Stato ad assumere personale in forma straordinaria rispetto alle normali procedure, in ragione dei volumi del contenzioso, come chiesto dall’Ugl. Il comma 13 contiene delle disposizioni fiscali in favore dei territori caratterizzati dalla presenza di forti minoranze linguistiche storiche. Il comma 14 proroga i contratti a termine di ItaliaMeteo. Il comma 15 incrementa di una unità dirigenziale non generale la dotazione organica dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.