Alla riunione dell’unità multidimensionale possono partecipare rappresentanti di associazioni e fondazioni

L’articolo 24 del decreto legislativo definisce la composizione dell’unita di valutazione multidimensionale, cui spetta l’elaborazione del progetto di vita. Sono componenti dell’unità di valutazione: la persona con disabilità; l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l’amministratore di sostegno; un assistente sociale, un educatore o un operatore dei servizi sociali territoriali; uno o più professionisti sanitari, designati dalla Asl o dal distretto sanitario; un rappresentante dell’istituzione scolastica; un rappresentante per i servizi di inserimento lavorativo (se necessario); il medico di medicina generale o il pediatra. Fra i soggetti che possono partecipare, oltre ad un familiare indicato, un rappresentante di associazioni, fondazioni, agenzie o altro ente con competenze specifiche nella costruzione di progetti di vita. La valutazione multidimensionale, ai sensi dell’articolo 25, si basa su di un approccio multidisciplinare che tiene conto degli aspetti bio-psico-sociali e delle indicazioni internazionali. Sono quattro le fasi: rilevamento degli obiettivi, dei desiderati e delle aspettative della persona; individuazione delle barriere e dei facilitatori; formulazione delle valutazioni rispetto alla salute fisica, mentale, intellettiva e sensoriale; definizione degli obiettivi, partendo, eventualmente, da piani già attivati. Per i minori, si guarda anche all’aspetto scolastico. Ogni passo è svolto collegialmente. L’articolo 26 definisce la forma e il contenuto del progetto di vita che, si ricorda, può anche essere presentato dall’interessato, fermo restando il passaggio decisivo nell’unità di valutazione multidimensionale. Il progetto individua obiettivi, interventi nelle varie aree (apprendimento, socialità, formazione, lavoro, casa, salute), i servizi, i piani operativi, gli operatori coinvolti, il referente per l’attuazione, la programmazione, le risorse. Il progetto di vita, che è aggiornabile a richiesta, con il relativo budget, è redatto in formato accessibile alla persona con disabilità. Esso è sottoscritto dai responsabili dei vari servizi e interventi nonché dalla persona con disabilità (o da chi lo assiste). Il progetto di vita ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione. L’articolo 27 garantisce il diritto alla portabilità del progetto di vita in caso di variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, tenendo conto del principio di continuità dell’assistenza. Altro concetto ribadito sempre all’articolo 27 è quello di non regressione dei livelli di organizzazione e di prestazioni.