Le parti sociali hanno tempo tre mesi per depositare l’accordo definitivo
L’articolo 1 delle direttive della Commissione dell’informazione del Cnel è riferito alle finalità, all’accessibilità e alla trasparenza dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. Esso finalizzato alla raccolta dei contratti di ogni livello e ambito, sia nel pubblico che nel lavoro privato, compresi i rapporti di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa. Il deposito dei Contratti collettivi risponde a basilari istanze di pubblicità, con esatta identificazione dei testi contrattuali e della loro conservazione, in totale trasparenza e corretta informazione. Le parti sono tenute a depositare l’eventuale stesura definitiva entro e non oltre tre mesi dal deposito dell’intesa preliminare. Il deposito, ai sensi dell’articolo 2 delle medesime direttive, avviene a cura dei soggetti stipulanti (o anche da parte di uno solo di essi, delegato dagli altri, comunicato alla Direzione generale del Cnel) entro trenta giorni dalla stipula. Il deposito avviene per il tramite il Portale unico di deposito, attivato lo scorso 28 luglio, previa compilazione della scheda informativa. Il depositante dovrà indicare i codici Ateco di riferimento (almeno fino al quarto livello gerarchico), mentre la Direzione generale ha competenza nell’assegnazione formale del contratto al macro-settore (Sezione Ateco) e ai conseguenti sotto-settori (Divisioni Ateco). Il comma 3 dell’articolo 2 indica le informazioni da fornire in caso di deposito di contratto o accordo aziendale, mentre il comma 4 specifica quanto richiesto, se si tratta di accordi territoriali. Possono depositare le Confederazioni e le Federazioni di categoria, a seconda dell’organizzazione della sigla sindacale. Se questo appena indicato è il canale che lega il Cnel alle parti sociali, vi è, però, un secondo meccanismo che serve ad alimentare, in maniera puntuale, l’Archivio. Il deposito dei contratti aziendali e territoriali avviene anche attraverso i flussi istituzionali (il riferimento, in questo caso, è all’articolo 14 del decreto legislativo 151/2015, uno dei provvedimenti attuativi del cosiddetto Jobs act). Possono depositare anche i centri studi che svolgono funzioni di accompagnamento e ricerca in materia di contrattazione collettiva. Nel caso del lavoro nel pubblico impiego, il comma 6 dell’articolo 2 indica quelle che le fonti di acquisizione delle informazioni. Il Cnel può alimentare l’Archivio accedendo alla gazzetta ufficiale; in alternativa, è possibile ricorrere all’Aran, l’agenzia pubblica per la contrattazione collettiva, che, per molti versi, rappresenta il canale privilegiato o ai siti istituzionali.