Non è ammessa una disparità di trattamento rispetto fra colleghi di lavoro
Con l’ordinanza n. 12547 del 4 maggio 2026, la Cassazione ribadisce alcuni importanti principi in materia di mobbing. In particolare, afferma che una ingiustificata ed eccessiva attività di controllo nei confronti del lavoratore, una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi, continui ed immotivati richiami, immotivate negazioni di permessi integrano condotte datoriali connotate dal dolo sotto il profilo psicologico del loro autore e quindi configurano attività di mobbing con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Un dipendente di una società esercente attività di gestione di supermercati e centri commerciali di Massa a seguito di ripetute visite del medico competente della società e di rilevati problemi di salute, che sconsigliavano l’assegnazione a reparti che comportassero l’accesso a celle frigorifere, era stato spostato dal reparto pizzeria a quello dei prodotti di grande consumo e adibito a mansioni proprie del IV livello di inquadramento del Ccnl inferiore al III livello da lui posseduto in considerazione delle mansioni fino a quel momento svolte. Deduceva che, a seguito della sua manifestata insoddisfazione per le nuove mansioni, era stato fatto oggetto di comportamenti vessatori e discriminatori integranti il mobbing dal quale erano derivati danni alla salute. La Corte d’Appello accertava il demansionamento ed il mobbing, condannava la Società a riassegnare il lavoratore a mansioni proprie del III livello previsto dal Ccnl, salve le prescrizioni mediche della competente commissione nonché al risarcimento del danno alla salute e del danno alla professionalità. La Cassazione, nel rigettare il successivo ricorso della società, ha condiviso la decisione della Corte d’Appello che non ha affermato che la norma impone di tenere ferme le mansioni ma ha evidenziato che il datore è tenuto ad adibire il lavoratore a nuove mansioni equivalenti a quelle precedenti e solo ove ciò non sia possibile sarà legittima l’adibizione a mansioni inferiori.