Fra gli elementi innovativi, vi è il coinvolgimento attivo dei sottoposti

L’articolo 2 e l’articolo 3 della legge 119/2026 intervengono, rispettivamente, sugli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 150/2009. In particolare, l’articolo 2 della legge 119/2026 integra le finalità della misurazione della performance; accanto alla garanzia di elevati standard qualitativi ed economici, si fa riferimento al coinvolgimento del personale, utile ad alimentare il senso di appartenenza dello stesso. La valutazione deve articolarsi in obiettivi e in caratteristiche trasversali e deve essere composta da una parte di valutazione collegiale dei dirigenti e in una parte di valutazione di utenti esterni per la componente organizzativa. Bisognerà aspettare ottobre, mese entro il quale il ministro della pubblica amministrazione dovrà emanare un apposito regolamento. L’articolo 3 della legge 119/2026 chiarisce che il trattamento retributivo legato alla performance è progressivo e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Più nello specifico, entro ciascun ufficio dirigenziale generale (o di livello corrispondente) non possono essere attribuiti punteggi apicali in misura superiore al 30% delle valutazione effettuate per ciascuna categoria o qualifica. Il riconoscimento delle cosiddette eccellenze non può, invece, superare la misura del 20% delle valutazioni apicali. Sempre l’articolo 3 dispone la destinazione di eventuali accertate economie di spesa sulla produttività del personale dirigenziale verso l’incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale.