Il ruolo di Invitalia
L’articolo 2 definisce il Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio immobiliare esistente, per effetto del quale Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare dei contributi a favore degli enti territoriali, aventi funzioni in materia di edilizia pubblica o degli enti costituiti o partecipati dagli stessi; nel novero, rientrano anche gli ex Istituti autonomi case popolari. Tali soggetti sono individuati come “soggetti attuatori”, mentre, materialmente, i contributi sono erogati per il tramite di Invitalia (“soggetto gestore”). È, però, necessaria la sottoscrizione di apposita convenzione, in coerenza con il cronoprogramma procedurale. Ministero e Invitalia dovranno indicare le modalità per la selezione delle offerte presentate dai soggetti attuatori, con la possibilità di ricorrere al partenariato pubblico-privato o alla realizzazione degli interventi per fasi successive. L’articolo 2 pone alcuni paletti per rendere ammissibili le offerte: applicazione in riduzione del canone calmierato applicabile a livello territoriale; realizzazione degli interventi sugli immobili individuati dal commissario straordinario; contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana. Rispetto alla quantificazione finanziaria dell’intervento, l’articolo 2 stanzia 970 milioni complessivi fra il 2026 e il 2030, ma, soprattutto, al Fondo sociale per il clima, con il quale si mettono in campo ulteriori risorse per 4,8 miliardi entro il 2034.