Lavoratori e lavoratrici dovranno fare attenzione alle scadenze di aprile e ottobre

La legge 30 dicembre 2025, numero 199, legge di bilancio per il 2026, ha introdotto importanti novità sul versante della previdenza complementare. Tali novità sono entrate in vigore, in parte, il 1° luglio; entro il 31 ottobre, salvo eventuali rinvii in corso d’opera, la riforma della previdenza complementare dovrebbe essere completata. L’obiettivo del governo, illustrato in passato ai rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, durante gli incontri a Palazzo Chigi o al Ministero del lavoro, è quello di valorizzare i percorsi previdenziali complementari e integrativi dei lavoratori e delle lavoratrici, agendo su più fronti, dalla semplificazione delle prestazioni al rafforzamento del meccanismo di adesione automatica, introducendo contestualmente significativi vantaggi fiscali. Nel complesso, le misure possono essere raggruppate per macroaree: prestazioni finali e forme di rendita; riduzione della tassazione e incentivi alla permanenza nei fondi; adesione automatica e individuazione del fondo di destinazione; diritto di rinuncia e facoltà di revoca; obblighi informativi in capo all’azienda e tutela dell’investimento. Il comma 201 interviene su diversi articoli del decreto legislativo 252/2005. Oltre ad incrementare il limite della deducibilità dei contributi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare (5.300 euro annui), prevede delle novità sulle modalità di liquidazione del montante accumulato al momento del pensionamento, con l’innalzamento del capitale prelevabile e nuove tipologie di prestazioni. Sul punto, però, è successivamente intervenuto l’articolo 16-ter del decreto-legge 62/2026, posticipando al 31 ottobre il provvedimento della Covip sulla periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato. La legge di bilancio, sotto il profilo fiscale, conferma la tassazione di maggiore vantaggio in ragione della permanenza di lungo periodo nelle forme pensionistiche complementari. La tassazione, che si applica anche alle prestazioni frazionate e non solo al capitale, prevede una ritenuta di imposta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, nel limite massimo di 5 punti percentuali. Inoltre, sale a 5.300 euro il limite annuale per la reintegrazione delle somme anticipate, mentre, ferma restando l’intangibilità delle posizioni maturate, alle anticipazioni e alle varie forme di rendita si applicano le medesime norme previste per i pensionati a carico dell’Inps su cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.