Le nuove disposizioni sulla permanenza nel fondo e sulla trasferibilità del montante ad altra gestione

Il 31 ottobre entreranno in vigore due aspetti molto dibattuti. In primo luogo, con la modifica apportata all’articolo 14, comma 6, sono introdotte nuove regole sulla permanenza e sulla trasferibilità dell’intera posizione individuale maturata, decorsi due anni. Salta il rimando ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti collettivi, anche aziendali, con riferimento al trasferimento del trattamento di fine rapporto maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro. Tradotto, dovrebbe significare piena portabilità del contributo aziendale anche verso forme di previdenza complementare aperte. Non mancano, però, interpretazioni più restrittive del principio, per cui sul punto, verosimilmente, si renderà necessario un chiarimento da parte della Covip, prima del 31 ottobre, data di entrata in vigore della disposizione, così da assicurare una interpretazione uniforme, soprattutto per quanto riguarda la portabilità del contributo aggiuntivo previsto dalla contrattazione collettiva. Sempre al 31 ottobre, entrerà in vigore la nuova disciplina sulle prestazioni erogate in forma di capitale e di rendita (fino ad un massimo del 50%, dopo che è stata soppressa con il decreto-legge 62/2026 la previsione di arrivare fino al 60%). La rendita può essere a durata definita, oppure costituita da prelievi liberamente determinabili o, ancora, con erogazione frazionata. Da ultimo, si ricordano anche i commi 295 e 296 dell’articolo 1 della legge 199/2025, che elevano le sanzioni massime nei confronti di chi viola la disciplina delle forme pensionistiche complementari. L’intervento è sull’articolo 19-quater del decreto legislativo 252/2005; la sanzione amministrativa massima sale a 500mila euro da 25mila euro (adozione del termine “fondo pensione” senza iscrizione e sanzioni nei confronti di diverse figure apicali dei fondi medesimi); la sanzione passa da 15.500 euro a 500mila euro massimo in caso di non comunicazione della sopravvenuta variazione nella condizione di onorabilità.