Le posizioni di lavoro pubblicate sulla piattaforma SIISL indicano il contratto collettivo applicato
La contrattazione collettiva è lo strumento per determinare il salario giusto, così da assicurare un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro, come disposto dall’articolo 36 della Costituzione. È questo quanto si definisce con l’articolo 7 del decreto-legge 62/2026. Il riferimento è ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riguardo al settore e alla categoria di riferimento e all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. In aggiunta, si stabilisce che il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali diversi da quelli del comma 2 non può essere inferiore a quello definito da questi contratti. È il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’iter parlamentare, che definisce il trattamento economico complessivo quale somma di tutte le voci retribuite fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dal Contratti collettivi nazionali di lavoro; sono comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e gli eventuali altri istituti o indennità con valore economico, sempre definiti dai contratti collettivi. Sono escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori. Nei settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello del contratto collettivo nazionale, stipulato dai soggetti di cui al comma 2, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all’attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. L’accesso ai benefici previsti dal presente decreto-legge, per effetto del comma 5, è consentito in caso di trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo, come determinato ai sensi del presente articolo.