Piattaforme digitali
Il Capo II del decreto-legge 62/2026 contiene misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale; il riferimento è anche al Capo V-bis del decreto legislativo 81/2015. L’articolo 12 qualifica il rapporto di lavoro, instaurato mediante piattaforma digitale: la distinzione fra subordinazione o autonomia avviene attraverso l’analisi delle concrete modalità di svolgimento, al netto della eventuale qualificazione formale attribuita dalle parti. Per la qualificazione del rapporto di lavoro, si tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all’effettivo tipo contrattuale, compresi, fra l’altro, quelli desumibili dall’utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati. Ai sensi del comma 3, quando emergono fatti che indicano l’esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto si presume di natura subordinata, salva prova contraria. L’articolo 13 prevede un decreto ministeriale con l’indicazione dei dati che le piattaforme sono tenute a comunicare, con un obbligo in capo alle stesse di registrazione e conservazione per almeno cinque anni dei dati su accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi, e corrispettivi. L’articolo 14 introduce alcuni obblighi in capo alle piattaforme digitali: esse forniscono ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi automatizzati e algoritmici per: l’assegnazione delle attività; la determinazione o la modifica dei compensi; la valutazione delle prestazioni; la sospensione, limitazione o cessazione dell’accesso. Il lavoratore, su richiesta, ha diritto di ottenere una spiegazione della decisione automatizzata. L’articolo 15 punta a rafforzare le tutele per i rider. Anche per contrastare il fenomeno del caporalato digitale, l’accesso alla piattaforma è possibile soltanto attraverso SPID, CIE o CNS; in alternativa, è possibile l’accesso all’account rilasciato ad un singolo codice fiscale attraverso un sistema di autenticazione a più fattori. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non possono essere ceduti; sono previste delle sanzioni amministrative. Sanzioni anche in capo alle piattaforme. Lo stesso articolo rimanda ad un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente, per l’individuazione ogni anno delle attività di formazione base essenziali che il lavoratore intermediato deve svolgere entro i trenta giorni successivi alla prima prestazione. La formazione è sulla piattaforma SIISL.