Il caso del trasferimento di sede di una dipendente in missione presso una diversa società
Con l’ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026 la Cassazione ha affermato che la mancanza di gradimento della presenza del lavoratore esercitata da parte del committente un servizio di appalto pone il mutamento di sede lavorativa, in considerazione del conflitto venutosi a creare tra appaltante e prestatore, tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo, anche al fine di scongiurare ben più penalizzanti provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro. Il caso è quello di una dipendente di un’azienda di Lucca che è stata trasferita perché non gradita al committente. La Corte d’Appello di Firenze ha annullato il trasferimento. La Società ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, tra l’altro, che la Corte d’Appello ha erroneamente qualificato come trasferimento il mero richiamo della lavoratrice a svolgere le medesime identiche mansioni, col solito inquadramento e trattamento retributivo in altra sede nella stessa località, senza significativo spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. La Cassazione, ribaltando il giudizio della Corte d’Appello di Firenze, ha accolto il ricorso. Ha sostenuto che non poteva essere condivisa l’affermazione della Corte che ha considerato operante la tutela prevista dall’art. 2103 c.c. sul presupposto che debba intendersi per trasferimento regolato dalla disposizione “ogni cambiamento fisico della sede di lavoro in via definitiva”. Solo l’atto unilaterale del datore di lavoro che comporti il mutamento dell’unità produttiva deve essere assistito da ragioni tecniche, organizzative e produttive, mentre le stesse non occorrono per ogni altro provvedimento che, pur comportando un mutamento del luogo di esecuzione della prestazione, non alteri la destinazione del prestatore all’unità produttiva cui è adibito. Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, piuttosto che a ragioni punitive e disciplinari.