Con l’ordinanza n. 3263 del 12 febbraio 2026, la Cassazione affronta il caso di una dipendente addetta alla contabilità che non è riuscita ad individuare una frode informatica ed ha fatto un bonifico per conto del datore di lavoro. Al riguardo la Corte ha affermato che il dipendente che svolge mansioni di quel genere deve agire con l’accortezza che si pretende nei rapporti commerciali secondo l’ordinaria diligenza e deve perciò effettuare tutte le opportune verifiche prima di dare corso a pagamenti. In mancanza di ciò il licenziamento è da ritenere legittimo. Una dipendente da una Società Srl di Tivoli con mansioni di impiegata amministrativa addetta alla contabilità e inquadrata nel quinto livello del Ccnl Confapi Pmi è stata licenziata per aver disposto un pagamento su richiesta pervenuta con mail di apparente provenienza del Presidente della Società, rivelatasi una truffa. Non ha in sostanza bloccato il pagamento presso la banca evitando il danno pari all’importo bonificato di oltre 15mila euro. La Società oltre al licenziamento le ha notificato una intimazione di restituzione dell’importo oggetto del bonifico. La dipendente ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Tivoli chiedendo la declaratoria di illegittimità e il reintegro nel posto di lavoro, oltre al pagamento delle retribuzioni spettanti ed inoltre ha chiesto la condanna della Società al risarcimento del danno subito per aver contratto una patologia psichica con conseguente danno biologico per effetto della condotta datoriale illegittima. Il Tribunale di Tivoli ha rigettato le domande. Anche la Corte d’Appello di Roma ha respinto le domande della dipendente. Successivamente, pure la Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice. Tra i motivi del ricorso la lavoratrice ha sostenuto di non aver ricevuto dall’azienda una formazione specifica sulla prevenzione e sul contrasto alle operazioni di truffa informatica mediante azioni di phishing. Al riguardo la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello ha operato correttamente nel ritenere irrilevante la circostanza poiché da chi svolgeva da tempo mansioni particolarmente qualificanti era lecito aspettarsi comunque quell’accortezza che imponeva di operare le dovute verifiche e i necessari approfondimenti a prescindere da una formazione o meno in materia di contrasto alle truffe. La dipendente negligentemente ha dato credito a mail apparentemente provenienti dal direttore ma che per il loro contenuto avrebbero dovuto indurre la dipendente stessa a non disporre il bonifico prima di eseguire le dovute verifiche sull’attendibilità di quelle mail.