Licenziamento corretto

Con l’ordinanza n. 32952 del 17 dicembre 2025, la Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore condannato a due anni e sei mesi di reclusione per i reati di stalking, atti violenti e persecutori nei confronti della moglie, della figlia e di un terzo. Secondo la Suprema Corte, la condanna penale integra la giusta causa del licenziamento anche se la condotta del lavoratore sia extralavorativa ma talmente grave da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia col datore di lavoro. Un dipendente di un’Azienda di trasporto pubblico di Napoli è stato licenziato per aver riportato una condanna penale come sopra descritta. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto che non ricorresse una giusta causa di recesso poiché i reati non solo erano stati realizzati fuori del contesto lavorativo ma neppure avevano alcuna attinenza con l’attività lavorativa o con l’immagine morale dell’azienda, in nessun modo danneggiata. Secondo la Corte d’Appello la lettura data era in linea col contratto collettivo che consente il licenziamento per giusta causa in seguito a condanna per delitti puniti con pena non inferiore a tre anni, soglia nella specie non raggiunta. Neppure poteva trovare applicazione un’altra norma del CCNL che prevede la sanzione espulsiva a fronte di gravi atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona ma che – per come interpretato dalla Corte – riguarda condotte commesse all’interno dei luoghi di lavoro. A seguito di queste valutazioni la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ha condannato l’Azienda alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno liquidato in misura pari a dodici mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto. L’Azienda ha proposto ricorso per Cassazione censurando, tra l’altro, la sentenza della Corte d’Appello per aver escluso che la condotta plurioffensiva posta in essere dal dipendente fosse in grado di recidere il vincolo fiduciario senza dare il giusto peso al dato delle mansioni lavorative a contatto con l’utenza. La Cassazione ribaltando del tutto la sentenza della Corte d’Appello ha ritenuto legittimo il licenziamento. La Corte di Cassazione ha seguito un indirizzo consolidato per cui la condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere fuori dall’ambito lavorativo comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro.