Il caso della sincronizzazione dei file aziendali di importanza strategica
Con l’ordinanza n. 4371 del 26 febbraio 2026, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento di un lavoratore che, senza alcuna autorizzazione e senza collegamenti con le mansioni a cui è adibito, sincronizza file aziendali di importanza strategica e in numero rilevante. Una Società di Treviso ha licenziato un suo dipendente contestandogli la simultanea sincronizzazione di centinaia di file di importanza strategica per l’azienda in quanto afferenti alla configurazione e al funzionamento degli impianti, ai programmi di produzione, al personale e ai contenuti formativi. Il Tribunale di Treviso ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione e condannando la Società al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura massima prevista. La Corte d’Appello di Venezia ha invece dichiarato risolto il rapporto di lavoro e ha riconosciuto al lavoratore solo l’indennità ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 nella misura di dodici mensilità. La Corte d’Appello ha, fra l’altro, considerato che la vicenda si è compiuta non solo in una giornata ove al lavoratore era interdetto l’accesso in azienda (essendo stato collocato in ferie) – dunque non poteva accedere ai locali aziendali e nemmeno espletare attività lavorativa – ma anche in orario (alle ore sei del mattino) comunque inconsueto per svolgere attività lavorativa. La Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore. Ha affermato che la decisione impugnata si è basata correttamente sul convincimento della sussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante da una pluralità di elementi quali la non contestazione dell’addebito, una consulenza di parte, il contenuto di una richiesta di archiviazione, oltre che da circostanze di contesto, quali la presenza del lavoratore in azienda in un giorno di ferie e in ora antelucana, senza che la sua presenza fosse giustificata da ragioni lavorative. Secondo la Suprema Corte, la Corte d’Appello ha anche legittimamente applicato alla fattispecie il disposto di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2025.