Sicurezza e dignità
Secondo la Cassazione, in tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l’assenza della condizione di nocività o lesività, deve essere provata dal datore di lavoro mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell’ambiente di lavoro del fattore rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose. Nel caso dell’ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, di cui si parla nella pagina precedente, la collocazione della lavoratrice in un ambiente di lavoro eccessivamente freddo e dotato di servizi igienici sprovvisti della benché minima riservatezza confermava che il datore di lavoro aveva insistito nella già svelata strategia, costringendo la lavoratrice e rendersi inadempiente alla sua prestazione per poi imputarle l’inadempimento e sanzionarlo, senza considerare la legittimità del rifiuto della lavoratrice. La violazione dell’art. 2087 c.c. genera una responsabilità di natura contrattuale in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla disposizione che impone nell’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa e il nesso causale del danno con la prestazione mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile.