Soluzione applicabile, però, soltanto nei casi legati alla pensione di vecchiaia
L’Inps torna sulla questione relativa al pagamento del trattamento di fine rapporto (o di fine servizio) nel pubblico impiego. Lo fa con la circolare 30/2026 che illustra le novità contenute all’interno della legge di bilancio per rispondere alle sollecitazioni arrivate dalla Corte costituzionale che, prima nel 2019 e poi nel 2023, ha giudicato incostituzionale la norma introdotta a suo tempo dell’allora governo Monti. Con decorrenza 1° gennaio 2027, come spiega l’Inps, i termini di pagamento si riducono da 12 a 9 mesi; tale riduzione vale per chi esce per raggiunti limiti di età e per le cessazioni per limiti di servizio o per il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio. Nel caso del personale della scuola, è riferimenti temporali rimangono sempre quelli legati all’inizio dell’anno scolastico. I nove mesi decorrono, quindi, dal 1° settembre. Sempre in materia previdenziale, ma dal lato dei datori di lavoro, il decreto-legge 38/2026, cosiddetto decreto Fiscale, prevede l’abbattimento del tasso di interesse, dall’8,15% al 4,15%, sui contributi dovuti e non versati dai datori di lavoro per i loro dipendenti. Secondo il Ministero dell’economia, il taglio degli interessi dovrebbe favorire l’adempimento dei datori di lavoro, si parla di almeno 1.700 casi su un totale di 65mila piani datati 2023-2025, a rischio di mancato pagamento di quanto dovuto.