Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di estendere le misure anche al personale impiegato in passato con contratti di lavoro stagionale e non soltanto a chi è già in servizio

L’articolo 5 del decreto-legge 25/2026 dispone un’integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa, residenti o occupati in una azienda in uno dei comuni di Sicilia, Calabria e Sardegna colpiti dagli eventi atmosferici estremi del 18 gennaio. L’integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa vigente, è erogata dall’Inps, con modalità semplificate e nel limite di spesa di 37,6 milioni per il 2026; il limite massimo di giornate è di 90 entro il 30 aprile. Sono previste delle differenze se si tratta di residenti o di occupati e se si tratta di attività chiuse o piuttosto di impossibilità a raggiungere il luogo di lavoro a causa dell’interruzione delle strade di collegamento o per disposizione delle autorità competenti. Si tratta di una disposizione condivisibile, utile a coprire il personale già occupato nel momento dei fenomeni atmosferici avversi. Una riflessione andrebbe però fatta sul personale stagionale che, proprio a causa dei danni occorsi nel gennaio 2026, non sarà impiegato in estate, laddove le imprese non dovessero essere in condizione di riprendere le attività. L’articolo 6 riconosce, con riferimento al periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi. Tale indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, per un massimo di 3mila euro e nel limite di spesa di 78,8 milioni per il 2026.