Il datore di lavoro è tenuto a fornire informazioni puntuali anche ai candidati all’assunzione
Ai sensi dell’articolo 5, i candidati all’assunzione sono informati circa la retribuzione iniziale o la relativa fascia da attribuire alla posizione, in maniera oggettiva e neutra rispetto al genere, e le disposizioni del Ccnl; le informazioni sono fornite negli avvisi e nei bandi. Restano ferme le informazioni dovute successivamente all’assunzione. In fase di selezione, al candidato non possono essere chieste informazioni sulle retribuzioni attuali o precedenti; le stesse informazioni non possono neanche essere acquisite con altre modalità, anche indirettamente. Le procedure di selezione e assunzione sono condotte in maniera non discriminatoria. Gli avvisi e i bandi sono redatti secondo criteri neutri rispetto al genere, anche con riferimento ai titoli professionali richiesti. Ai sensi dell’articolo 6, I datori di lavoro rendono accessibili ai lavoratori i criteri usati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi e quelli stabiliti per la progressione economica. L’informativa, resa in fase di assunzione ai sensi del dlgs 104/2022, costituisce modalità ordinaria di adempimento degli obblighi di trasparenza retributiva. Se il datore di lavoro applica un Ccnl stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o equivalenti, l’obbligo di informazione si rende evaso con il rinvio ai criteri del Ccnl medesimo e agli eventuali accordi aziendali. I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti non sono tenuti a rendere disponibili i criteri per la progressione economica.