L’articolo 1 del disegno di legge del Governo in materia di nucleare richiama gli obblighi europei e internazionali connessi alla decarbonizzazione entro il 2050, indicando, altresì, come finalità della legge il conseguimento della sicurezza e dell’indipendenza energetica del Paese nonché il contenimento dei costi dei consumi energetici. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati a disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, anche ai fini della produzione di idrogeno. Il Governo è altresì delegato a disciplinare le norme connesse alla disattivazione e allo smantellamento degli impianti esistenti; alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; alla ricerca, allo sviluppo e all’utilizzo dell’energia da fusione; alla riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia. Il comma 2 indica la procedura per la definizione dei decreti legislativi che sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con gli altri Ministri interessati (imprese e made in Italy, università e ricerca, salute, infrastrutture e trasporti, cultura, lavoro e politiche sociali, protezione civile e politiche del mare, sport e giovani, economia e finanze), previa intesa in sede di conferenza unificata. Il comma 3 prevede la possibilità di decreti correttivi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore.