I decreti legislativi sono adottati sulla base dei criteri e principi direttivi indicati all’articolo 3. Nei decreti legislativi il Governo dovrà: definire i criteri per l’approvazione e l’attuazione del programma nazionale, con coinvolgimento delle università e degli enti pubblici di ricerca, al fine di inserire il nucleare sostenibile in un mix energetico; perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, garantendo elevati livelli di sicurezza degli impianti, a tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente; individuare le tipologie di impianti abilitanti, compresi le tecnologie modulari o avanzate, anche con riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e alle migliori tecnologie. Nei decreti legislativi, si dovrà altresì prevedere: la definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti; la previsione che vari passaggi siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell’ambiente, con tale titolo abilitativo che sostituisce ogni provvedimento amministrativo, comunque denominato, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale, ma compresi i vigenti strumenti urbanistici. Sempre all’articolo 3, si ha: la previsione che interventi relativi agli impianti e alle relative opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; la previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell’Agenzia per l’energia nucleare; la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate; il rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione; la previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell’intero ciclo di vita dell’impianto, con eventuale costituzione di fondi.