Il messaggio n. 251 dell’Inps sulle nuove regole

Lo comunica l’Inps con il messaggio n. 251, nel quale si ricorda che con la Legge di Bilancio sono stati modificati gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 151/ 2001, aumentando il lasso di tempo a disposizione dei genitori lavoratori dipendenti per fruire del congedo parentale. Se prima il limite era fissato al compimento dei 12 anni di età del figlio, ora si passa a 14. Il periodo nel quale si può chiedere il congedo inizia per le madri dopo la fine della maternità obbligatoria, per i padri dalla data di nascita del figlio. In caso di adozione, il lasso di tempo di 14 parte, invece, dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età. Il periodo – complessivo tra entrambi i genitori – di assenza dal lavoro non deve essere superiore a dieci mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi, e i congedi posso essere utilizzati dai genitori anche contemporaneamente; i congedi sono indennizzati all’80% per i primi tre mesi ed entro i primi 6 anni di vita del figlio, i restanti al 30%. A seguito di questa novità sono state aggiornate anche le procedure telematiche dell’Istituto attraverso le quali i genitori lavoratori dipendenti devono inviare le domande di congedo parentale e chi non ha potuto inoltrare domanda utilizzando le nuove normative dal 1° gennaio 2026 alla data di aggiornamento del sistema potrà inviarle retroattivamente.