Stop all’aggiornamento biennale automatico delle multe stradali
L’articolo 9 contiene delle proroghe di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nello specifico, la disposizione contenuta al comma 1 proroga la sospensione dell’aggiornamento automatico degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada. Il comma 2 riguarda i termini per gli adempimenti del programma di finanziamento ponti sul Po. Il comma 3 differisce al 31 marzo 2026 il termine per l’adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero in oggetto. L’articolo 10 è, invece, riferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare, si prevede la proroga della scadenza per l’accesso ai servizi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi. L’articolo 11, che riguarda il Ministero della difesa, proroga il collocamento in ausiliaria del personale militare, con indicazione dei relativi oneri. Il comma 1 dell’articolo 12, che si applica al Ministero della giustizia, proroga il blocco al passaggio ad altra amministrazione del personale. Il comma 2 è allineato alla disposizione precedente. Il comma 3 proroga la graduatoria del concorso pubblico per esami per l’assunzione di funzionari giuridico-pedagogici. Il comma 4 è riferito alle modalità di effettuazione delle intercettazioni in procedimenti penali. Il comma 5 proroga le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile.