Piattaforma dedicata
Il capo II del disegno di legge in materia di caregiver è dedicato all’individuazione e alla procedura per il riconoscimento del medesimo. In particolare, ai sensi dell’articolo 3 l’individuazione del caregiver è rimessa alla persona assistita; la scelta può essere espressa in qualunque forma, fermo restando le ipotesi previste dalla legge in determinati casi, come, ad esempio, la presenza di misure di protezione giuridica o la minore età. È possibile indicare fino a tre caregiver; in qualsiasi momento, la persona assistita può sostituire o revocare uno o più caregiver. Al fine di procedere al riconoscimento della figura del caregiver, ai sensi dell’articolo 4, l’Inps, entro il 30 settembre 2026, mette a disposizione una piattaforma informatica sul proprio sito istituzionale. Sono indicate in maniera puntuale le informazioni che deve fornire la persona assistita nella procedura di indicazione del caregiver, compresi i dati sul carico e sulla convivenza o meno. Sul punto, vi è, al momento, un ulteriore paletto: in caso di caregiver non convivente, esso deve risiedere nello stesso comune della persona assistita o, comunque, ad una distanza non superiore a 25 chilometri. La procedura si conclude entro trenta giorni; in caso di accettazione, viene rilasciato un certificato che attesta la qualifica di caregiver. Possono essere presentate più procedure anche in tempi diversi. È previsto un rafforzamento della pianta organica dell’Inps, proprio a supporto di questo nuovo strumento.