Sul versante della previdenza, ai sensi dei commi 162 e 163, l’Ape sociale è prorogata a tutto il 2026 nelle medesime condizioni previste della legge 232/2016; l’autorizzazione di spesa è incrementata di 170 milioni per il 2026, di 320 milioni per il 2027, di 315 milioni per il 2028, di 270 milioni per il 2029, di 121 milioni per il 2030 e di 28 milioni per il 2031. Il requisito anagrafico è di 65 anni e tre mesi. L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028. Limitatamente al 2027, l’incremento dei requisiti di accesso è fissato in un mese. Ai lavoratori del pubblico impiego e degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nel 2027 i requisiti di accesso al sistema pensionistico, le indennità di fine servizio sono corrisposte sulla base delle regole previste dall’articolo 24 del decreto-legge 201/2011. Sono comunque esclusi dall’incremento dei requisiti gli addetti ai lavori usuranti e gravosi. Non si applica neanche ai lavoratori precoci, addetti ad attività gravose, né ai fruitori dell’Ape sociale. Continua ad applicarsi l’incentivo a rimanere a lavoro, previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge 207/2024, sotto forma di accredito della quota di contributi previdenziali a proprio carico, in favore di coloro che rinunciano ad andare in pensione, pur avendo maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2026. Le misure entrano in vigore con la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge. Viene soppresso il comma 7-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 201/2011, per effetto del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è possibile computare, su richiesta dell’assicurato, la quota della pensione di base con una o più rendite derivanti da forme pensionistiche di previdenza complementare, al fine di raggiungere le soglie reddituali previste dalla normativa vigente. Con decreto ministeriale, sono adeguate le tabelle per il calcolo della rendita vitalizia reversibile in caso di omesso versamento di contributi previdenziali prescritti.