La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 15697/2025, ha ribadito il principio che se il datore di lavoro non adempie all’obbligo formativo che per legge grava su di lui viene considerato responsabile dell’infortunio sul lavoro verificatosi a causa della mancata consapevolezza del lavoratore dei rischi connessi all’attività a cui è adibito e del modo con cui evitare i rischi stessi. Un lavoratore era impegnato a scaricare merce (tubi, cementi, attrezzi) da un furgone da cantiere. Mentre era intento a movimentare tale materiale, un tubo di cemento del peso di oltre 40 kg era caduto sulla sua mano sinistra cagionandogli lesioni personali. Dall’incidente era derivata una malattia della durata di 140 giorni. La Corte d’Appello di Campobasso, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha condannato il legale rappresentante protempore della Società e quindi datore di lavoro, in ordine al reato di cui all’articolo 590 Codice penale in danno del lavoratore dipendente, alla pena di 6 mesi di reclusione. L’addebito di colpa nei confronti del datore di lavoro è stato individuato nella imprudenza, negligenza e imperizia (violazione di varie norme del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81) per aver omesso di formare adeguatamente il lavoratore impartendogli disposizioni sui rischi e sulle azioni da intraprendere nella movimentazione dei carichi manuali. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione l’imputato. La Cassazione ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Secondo la Cassazione l’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori è uno dei principali gravanti sul datore di lavoro ed in genere sui soggetti preposti alla sicurezza sul lavoro. Il datore risponde dell’infortunio occorso al lavoratore in caso di violazione degli obblighi relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni. Ove non adempia, sarà chiamato a rispondere anche penalmente.