Consenso, arriva il sì unanime della Camera. Senza il «consenso libero e attuale», si configura il reato di violenza sessuale. Questa la modifica sostanziale al reato che ora passa all’esame del Senato

Nonostante non sia, di sicuro, il periodo più fortunato nei rapporti tra maggioranza e opposizione e persino tra istituzioni (Quirinale e Palazzo Chigi), oggi l’Aula della Camera ha approvato all’unanimità (227 voti favorevoli) la proposta di legge che modifica il reato di violenza sessuale, introducendo la nozione di «consenso libero e attuale» per gli atti sessuali, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul. Il provvedimento passa all’esame del Senato. L’emendamento è bipartisan e con il testo che porta la firma delle relatrici Carolina Varchi di FdI e Michela Di Biase del Pd e che ha visto il coinvolgimento anche delle leader dei due partiti Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Viene così integralmente riscritto l’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale che introduce ora anche la nozione di consenso. Il nuovo testo dell’art. 609-bis c.p. verrebbe modificato nei seguenti termini: «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi». Con tale modifica, l’Italia si troverà ad essere in linea con le linee guida essenziali, cioè libertà e attualità, che sono il fondamento della Convenzione di Istanbul: qualunque atto sessuale posto in essere senza il «consenso libero e attuale» della persona coinvolta integra il delitto di violenza sessuale. Sono tre le condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale in caso di assenza di consenso: il compiere atti sessuali su un’altra persona; il far compiere atti sessuali ad un’altra persona; il far subire atti sessuali ad un’altra persona. Nel secondo comma sono invece riproposte (anche se con alcune lievi modifiche) i due casi che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale: ogni volta che si costringa qualcuno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità; e ogni volta che si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa. I commenti, in merito, di tutti i Deputati sono stati di tono e contenuto pressoché unanime.