Padre più presente
L’articolo 1 della proposta di legge di iniziativa popolare C. 2 prevede la copertura totale, al 100%, del congedo di maternità per la sua intera durata. L’articolo 2 prevede trenta giorni di congedo di paternità obbligatorio, da fruirsi nei cinque mesi dalla nascita del figlio; l’indennità è al 100% della retribuzione. Sono previsti degli obblighi di comunicazione. L’articolo 3 fissa al 50% l’indennità per i periodi di congedo parentale; la durata è di sei mesi, da utilizzare entro i sei anni di vita del bambino. L’articolo 4 prevede il diritto della lavoratrice a chiedere di poter trasformare il rapporto di lavoro in part time fino al compimento di un anno di vita; la riduzione dell’orario non può essere superiore al 50%; è prevista una indennità integrativa a carico dell’Inps fino a coprire il 100% della retribuzione media giornaliera a tempo pieno. L’articolo 1 della proposta di legge C. 323, promossa da Orfini, riformula l’articolo 28 del dlgs 151/2001, introducendo un obbligo di astensione dal lavoro per il padre della durata di quattro mesi a partire dalla nascita del figlio oppure, in accordo con la madre, al termine del congedo di maternità. È previsto il caso della morte prematura della madre o dell’impossibilità della stessa ad occuparsi del bambino. Le norme si applicano anche alle lavoratrici autonome. È introdotto anche l’articolo 28-bis per effetto del quale il congedo spetta anche alla lavoratrice o al lavoratore unito civilmente con persona dello stesso sesso, ai sensi della legge 76/2016.