Parametri rivisti

L’articolo 1 della proposta di legge C. 506 (Gribaudo) enuncia le finalità della presente legge: favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita, guardando alle lavoratrici e ai lavoratori, ma anche all’organizzazione del lavoro nelle aziende. L’articolo 2 prevede la copertura al 100% del congedo di maternità; vale anche per le lavoratrici autonome in rapporto al mancato fatturato. L’articolo 3 prevede l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, della durata di cinque mesi dalla data del parto fino a tre anni di vita del bambino; vale anche in caso di lavoro autonomo. L’articolo 4 interviene sul congedo parentale che fruibile fino ai 14 anni del figlio o della figlia, per la durata di dodici mesi. L’indennità è fissata all’80% per i primi sei mesi di congedo e al 30% per i restanti sei mesi. In caso di Isee inferiore a 40mila euro, l’indennità è all’80% per i dodici mesi. In caso di prolungamento del congedo per la presenza di minore in situazione di disabilità, l’indennità è all’80% per un massimo di 18 mesi e al 30% per i successivi diciotto mesi. L’articolo 5 introduce l’articolo 74-bis che prevede una indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso. L’articolo 6 introduce, con le stesse premesse del precedente, l’articolo 74-ter, che prevede una indennità per il lavoro agile condiviso. L’articolo 7 estende l’applicazione dei precedenti articoli al pubblico impiego. L’articolo 8 prevede una delega al Governo per l’individuazione di misure di sostegno alle genitorialità per gli iscritti delle casse previdenziali professionali. L’articolo 9 dispone alcuni interventi a favore delle imprese. Il pagamento delle indennità è direttamente da parte dell’Inps per le imprese che hanno fino a nove dipendenti. Lo sgravio contributivo riconosciuto a favore delle imprese che assumono personale in sostituzione di personale in congedo è riconosciuto alle imprese fino a 250 dipendenti (attualmente è riconosciuto alle imprese fino a 20 dipendenti). La norma si allinea alle proposte indicate sopra. Il comma 5 permette ad Anpal di predisporre un bando per assumere consulenti da destinare alla promozione di misure di innovazione organizzativa e di flessibilità oraria. L’articolo 10 autorizza una spesa di 250 milioni per il 2023 per il finanziamento di progetti dei comuni finalizzati al rafforzamento dei servizi integrati alla genitorialità. L’articolo 11 prevede una attività di monitoraggio e valutazione, mentre l’articolo 12 quantifica in 4 miliardi complessivi la spesa, di cui 3,5 miliardi strutturali.