Pubblico come il privato
Per effetto della modifica apportata all’articolo 28 del dlgs 151/2001, dall’articolo 1 della proposta di legge C. 1107 (Grimaldi) il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, di cui tre obbligatori e tre facoltativi, nei primi dodici anni di vita del bambino. Vale anche in caso di adozione o affido. L’indennità è al 100%. Gli oneri iniziali sono quantificati in 1.250 milioni di euro. L’articolo 2 estende le norme anche al pubblico impiego, mentre l’articolo 3 estende le stesse al lavoro autonomo e agli imprenditori agricoli. Sempre l’articolo 3 contiene una delega al governo per la determinazione dell’indennità di paternità in favore dei liberi professionisti. L’articolo 4 incrementa l’indennità di maternità al 100% con oneri iniziali a 370 milioni di euro; vale per tutte le tipologie di lavoratrice. L’articolo 5 prevede una riformulazione delle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese che assumono lavoratori (20%) o lavoratrici (50%) in congedo; l’agevolazione è al 40 e al 70%, in caso di Pmi. Un ulteriore sgravio è riconosciuto in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro della persona assunta in sostituzione. Il datore di lavoro garantisce adeguata attività formativa al personale che rientra dopo un periodo di congedo. L’articolo 6 specifica che la decorrenza del congedo parentale da parte del padre è dopo il periodo di congedo di paternità. L’articolo 7 prevede la possibilità del prolungamento del congedo parentale del padre lavoratore. L’articolo 8 riconosce anche al padre lavoratore la possibilità di fruire dei riposi giornalieri. Gli oneri inziali sono quantificati in 175 milioni di euro. L’articolo 9 prevede che il divieto di licenziamento vale anche per il lavoratore padre, durante il congedo e fino al primo anno di età del bambino. L’articolo 10 prevede che, in caso di dimissioni volontarie durante il periodo in vige il divieto di licenziamento, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alle indennità previste. L’articolo 11 estende l’ipotesi di ricorso alla cessione dei riposi e delle ferie fra colleghi, previsto dall’articolo 24 del dlgs 151/2015; viene meno il riferimento alle condizioni di salute. L’articolo 12 estende la formazione al momento del rientro a lavoro dopo un periodo di assenza per congedo. L’articolo 13 estende il diritto a fruire dei congedi previsti anche all’altro adulto in caso di coppie omogenitoriali. L’articolo 14 contiene le disposizioni finanziarie: gli oneri iniziali sono quantificati in 1.900 milioni di euro.