Le agevolazioni riconosciute possono essere sotto diversa forma

L’articolo 11 disciplina la tipologia, le caratteristiche e i profili temporali delle operazioni ammesse a beneficiare degli incentivi. Le spese, per essere ammissibili, devono essere: pertinenti, tracciabili e contabilizzate in maniera conforme. L’articolo 12 indica le tipologie di agevolazione concedibile: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo. Si fa riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato, laddove previsto. Nel bando, è indicata la possibilità di cumulo. Le agevolazioni sono riconosciute nel limite delle disponibilità finanziarie. L’articolo 13 definisce le procedure e le modalità di accesso: termini temporali; contenuti e tempi delle attività istruttorie; criterio prescelto; forma e contenuto dell’atto. L’istruttoria può essere compiuta tenendo conto dei seguenti criteri: attribuzione delle agevolazioni per ordine cronologico, sulla base di specifiche priorità o parametri o per il tramite di profili di negoziazione. È favorito l’uso della digitalizzazione, al fine anche di evitare che l’assegnazione delle risorse avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto. Sono progressivamente rese disponibili ulteriori funzionalità. L’articolo 14 disciplina la fattispecie del soccorso istruttorio, volto ad integrare la documentazione già presentata. Sono indicate le mancanze insanabili. L’articolo 15 rimanda al bando per la definizione delle procedure e delle modalità di erogazione. Di norma, l’erogazione avviene in una o più quote in ragione dello stato di avanzamento contabile dell’iniziativa. Possono essere previste delle anticipazioni, con presentazione di garanzia fideiussoria o assicurativa. In ogni caso, l’erogazione è subordinata all’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 19, comma 4.