Si va verso l’adozione di codici di condotta a tutela di consumatori e imprese

L’intero Capo IV del disegno di legge 1484 è volto a regolamentare il fenomeno delle recensioni online, spesso utilizzate in maniera decisamente impropria. L’articolo 12 disciplina le recensioni online su prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e del settore turistico site in Italia, con l’obiettivo di identificare l’utente che invia la recensione, affinché la stessa sia attendibile. Si applicano le definizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 206/2005. Per effetto dell’articolo 13, il consumatore, che dimostra la propria identità e di avere utilizzato il servizio o la prestazione, ha 15 giorni di tempo per rilasciare una recensione che deve essere sufficientemente dettagliata. È previsto un diritto di replica o di cancellazione, se la recensione non risponde ai requisiti richiesti; è previsto un diritto all’oblio decorsi due anni, se la recensione non è più attuale o se sono state adottate misure migliorative. Per effetto dell’articolo 14, è vietato l’acquisto o la cessione di recensioni o interazioni, comprese quelle riferite a prodotti diversi. L’esercizio dei poteri investigati e sanzionatori spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Alla medesima Autorità, ai sensi dell’articolo 15, spetta l’adozione con regolamento di appositi codici di condotta, con particolare riferimento all’identità del consumatore, alla certezza che la recensione provenga da chi ha fruito del servizio o ha utilizzato il prodotto, al rispetto dell’articolo 13, alla trasparenza e all’imparzialità, alla possibilità di assicurare il contraddittorio, alla completezza dell’informazione, alla rimozione delle recensioni, all’individuazione di attività fraudolente, alla prevenzione di utilizzo di punteggi basati su regole poco chiare. È prevista l’adozione di linee guida. L’articolo 16 introduce una norma transitoria (sono escluse le recensione già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge), mentre l’articolo 17 prevede una clausola di invarianza finanziaria.