Più sicurezza con i corsi di formazione durante la cassa integrazione

L’articolo 4 introduce una disciplina transitoria (2026-2027): i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti possono trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale. La disciplina si applica ad un massimo di mille dipendenti in possesso di anzianità contributiva precedente alla data del 1° gennaio 1996 e dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata entro il 1° gennaio 2028. Sono garantiti, per il dipendente in part-time, l’integrazione dei versamenti contributivi, la copertura figurativa e l’esonero contributivo (relativamente ai contributi a carico del dipendente). L’accesso ai benefici è subordinato alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche fruendo dei relativi benefici fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente) di un lavoratore di età inferiore a 35 anni per ogni lavoratore interessato al part-time (la riduzione dell’orario è compresa fra il 25 e il 50% dell’orario ordinario). Gli oneri sono quantificati in 4,7 milioni per il 2026 e in 6,4 milioni per il 2027. L’articolo 8 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 81/2008, il testo unico in materia di salute e sicurezza. Entro 120 giorni, l’Inail elabora, d’intesa con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, dei modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, supportando le stesse sul piano gestionale e applicativo. La lettera b) aggiunge una lettera al comma 4 all’articolo 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), prevedendo un obbligo formativo nei periodi di cassa integrazione, sia sospensione che riduzione dell’orario di lavoro; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere interventi formativi nei luoghi dove si sono registrati anomalie o incidenti, anche attraverso l’impiego di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Di conseguenza, con il comma 2 del presente articolo 8, tale obbligo formativo è inserito all’articolo 4, comma 40, della legge 92/2012: la mancata partecipazione ai corsi di formazione, compresi quelli in materia di salute e sicurezza, comporta la decadenza dalla fruizione degli ammortizzatori sociali. Anche l’articolo 9 integra il decreto legislativo 81/2008. Il datore di lavoro consegna ai dipendenti in modalità agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta all’anno, una informativa scritta sui rischi generali e specifici attinenti al ricorso al lavoro agile, in particolare al lavoro al videoterminale; resta l’obbligo del dipendente di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione.